Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Effettuata dai singoli ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni ammasso inferiore a quello indicato all'articolo 2, l'Ente nazionale serico versera' agli Enti suddetti la differenza fino al un massimo di L. 1,50 per chilogrammo a fresco.
[2]L'Ente medesimo ha facolta' di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli ammassi per i bozzoli bianchi venduti.
Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
