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[1]Effettuata dai singoli ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni ammasso inferiore a quello indicato all'articolo 2, l'Ente nazionale serico versera' agli Enti suddetti la differenza fino al un massimo di L. 1,50 per chilogrammo a fresco.

[2]L'Ente medesimo ha facolta' di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art5 · fonte del testo