Art. 18 — Pensioni indirette o di riversibilità
Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita', si applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuizione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori. La inabilita' fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato e' presunta se gli interessati hanno un'eta' superiore a sessanta anni. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore del genitore supersiste. Il consolidamento si attua anche in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte dell'altro genitore.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
