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Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati puo' essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

  • 1)i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
  • 2)i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
  • 3)l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita' generale e tecnica per eseguire nuovi lavori. L'appalto e' fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo cosi' determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantita' dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento. Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti e' consentita quando tale possibilita' sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000

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