Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda una priorita' particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori:
- a)aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128;
- b)stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127;
- c)esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127;
- d)stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi;
- e)predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
