Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda una priorita' particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori:

  • a)aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128;
  • b)stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127;
  • c)esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127;
  • d)stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi;
  • e)predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art129 · fonte su Normattiva