Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Art. 17 — Collaudi
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I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, di regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000
