Art. 5 — Termini e modalità dei collaudi
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalti pubblici, scaduto il termine per l'esecuzione del collaudo da parte della P.A., ai sensi dell'art. 5, l. n. 741 del 1981, ratione temporis vigente, il dies a quo per la maturazione della prescrizione ordinaria del diritto dell'appaltatore al saldo del compenso pattuito decorre dalla data di ultimazione dei lavori, restando irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il successivo collaudo tardivo, poiché i termini di cui alla predetta norma non sono disponibili da parte della P.A., che risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo.
Art. 5
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art5 · fonte su Normattiva