L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica puo' essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art2 · fonte su Normattiva