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Il Ministro dei trasporti ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo:
- a)i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonche' i relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- b)i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o piu' requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee, oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, e recepite nell'ordinamento giuridico italiano. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di equipaggiamento nonche' ai caschi protettivi per gli utenti di veicoli a motore omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni menzionate alla lettera b) del comma medesimo. Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati, situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di costruzione qualora manchino idonei controlli di qualita', da definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 marzo 1980 al 1 gennaio 1993
