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Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono compiuti da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita, provvedono per il prelievo dei campioni e dispongono per l'effettuazione di prove. Le prove sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona con poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro; tutti i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione o della sede di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

Testo in vigore dal 28 marzo 1980 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-03-24;85~art2 · fonte del testo