Imposte e tasse - Accertamento con adesione del contribuente - Possibilità di determinazione dell'obbligazione tributaria e di definizione della controversia, in assenza di parametri normativi di riferimento e senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice o l'attività istruttoria, con rimessione alle valutazioni dell'accertatore della eventuale non punibilita' dei reati - Carenza di motivazione in ordine agli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilita', per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera "a", e 6, primo comma, censurati, per violazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedono parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono la definizione della controversia senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice, ne' espletata attivita' istruttoria e per violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, in quanto demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle imposte, con conseguente non punibilita' dei reati, senza limiti ed in via permanente. A.M.M.
Riguarda ancheart. 3 Accertamento con adesioneart. 7 Accertamento con adesioneart. 4 Accertamento con adesioneart. 8 Accertamento con adesioneart. 5 Accertamento con adesioneart. 1 Accertamento con adesionee altri 2
REATI TRIBUTARI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E DELL'IVA, DI CUI AL D. LGS. N. 218 DEL 1997 - ESCLUSIONE DI PUNIBILITA', LIMITATAMENTE AI FATTI OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO, PER I REATI PREVISTI DAL D.L. N. 429 DEL 1982, CONVERTITO IN L. N. 516 DEL 1982 - APPLICABILITA' AI PERIODI DI IMPOSTA FINO AL 1994, DEFINIBILI EX ART. 3, D.L. N. 564 DEL 1994 E EX ART. 2, COMMA 137, L. N. 662 DEL 1996 - MANCATA PREVISIONE CIRCA L'APPLICABILITA' DI TALE BENEFICIO ANCHE AGLI STESSI PERIODI DI IMPOSTA GIA' DEFINITI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CONFORMEMENTE AI PRECETTI COSTITUZIONALI NEL SENSO DELLA INCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI PERIODI D'IMPOSTA GIA' DEFINITI - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nella parte in cui non prevede che il disposto dell'art. 2, comma 3, di tale decreto si applichi anche ai periodi d'imposta gia' definiti sulla base dell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto - posto che il d.lgs. n. 218 del 1997, nel procedere ad una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, ha introdotto una nuova disciplina generale delle modalita' per la definizione delle pendenze tributarie, cui si riconnettono anche effetti premiali sul piano penale; che l'art. 2, comma 3, seconda parte, prevede, sia pure con talune eccezioni, che la definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'art. 20 l. n. 4 del 1929, la punibilita' per i reati previsti dal d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n. 516 del 1982, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; e che il comma 6 del medesimo articolo precisa, a sua volta, che rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi, anche i periodi d'imposta per i quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 (accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, c.d. "concordato di massa", ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A., nel quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994) - la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente ai precetti costituzionali, nel senso che l'effetto estintivo della punibilita' previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 comprende anche il caso in cui si sia gia' formulata adesione all'accertamento in base all'art. 3 d.l. n. 564 del 1994. - S. nn. 19/1995, 307/1996, 354/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 564/1994