Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per genericità del petitum - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità del petitum , perché il rimettente ha chiaramente dedotto che la norma denunciata è irragionevole nella parte in cui non fa cessare la sospensione dei termini di impugnazione («rinuncia all'istanza») con decorrenza dal momento della redazione del verbale di mancato accordo tra il contribuente e l'ente impositore, allorché tale verbale sia redatto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione perché l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non renderebbe inammissibili i ricorsi dei giudizi principali, a ciò ostando il legittimo affidamento dei ricorrenti in un termine previsto da una norma vigente alla data di presentazione dei ricorsi. Infatti il principio di affidamento nella certezza dell'ordinamento giuridico non costituisce di per sé ostacolo a dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardanti norme processuali o sostanziali, essendo sufficiente ai fini di tali dichiarazioni la valutazione della sussistenza del denunciato vulnus alla Costituzione. Inoltre la rilevanza della questione non sarebbe esclusa neppure dalla possibilità per il giudice a quo di rimettere in termini le parti ricorrenti nei giudizi principali riuniti, ove esse dimostrino di essere incorse in decadenza per causa a loro non imputabile e riferibile alla pronuncia di illegittimità costituzionale. Difatti detta rilevanza sussisterebbe perché: a) l'istituto della rimessione in termini è previsto da norme diverse da quella denunciata, e cioè dal combinato disposto degli artt. 153, secondo comma (per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009), oppure 184- bis (per i giudizi instaurati anteriormente a detta data) del codice di procedura civile e 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; b) il giudice a quo - rimettendo in termini le parti che lo richiedano - non farebbe applicazione, pertanto, della disposizione dichiarata incostituzionale, ma del suddetto istituto, accertando se nella specie ricorrano i presupposti previsti dalla legge vigente ratione temporis per la rimessione in termini; c) in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale influenzerebbe la motivazione del giudice dei giudizi principali riuniti, il quale non potrebbe più fondare la sua decisione sulla norma dichiarata illegittima.
Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all'istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Infatti, il procedimento per l'accertamento con adesione di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 218 del 1997 ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia; sicché non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire «un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione» (come si esprime la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l'ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative; né è irragionevole che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l'atto di accertamento - ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all'istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) - oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza.
Imposte e tasse - Accertamento con adesione del contribuente - Possibilità di determinazione dell'obbligazione tributaria e di definizione della controversia, in assenza di parametri normativi di riferimento e senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice o l'attività istruttoria, con rimessione alle valutazioni dell'accertatore della eventuale non punibilita' dei reati - Carenza di motivazione in ordine agli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilita', per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera "a", e 6, primo comma, censurati, per violazione degli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedono parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono la definizione della controversia senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice, ne' espletata attivita' istruttoria e per violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, in quanto demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle imposte, con conseguente non punibilita' dei reati, senza limiti ed in via permanente. A.M.M.
Riguarda ancheart. 3 Accertamento con adesioneart. 7 Accertamento con adesioneart. 4 Accertamento con adesioneart. 8 Accertamento con adesioneart. 5 Accertamento con adesioneart. 1 Accertamento con adesionee altri 2