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Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri, indebito vantaggio ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti o infedeli, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000. Se dai fatti previsti dal precedente comma e' derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresi', tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi. Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal primo comma del presente articolo. Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione puo' anche ridurre l'importo di essa. La deliberazione della Commissione e' notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non e' effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 11 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1412~art3 · fonte del testo