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Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri, indebito vantaggio ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti o infedeli, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000. Se dai fatti previsti dal precedente comma e' derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresi', tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi. Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal primo comma del presente articolo. Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione puo' anche ridurre l'importo di essa. La deliberazione della Commissione e' notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non e' effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 334

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La L. 12 marzo 1968, n. 334 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412".

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 11 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n. 334

    La L. 12 marzo 1968, n. 334 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1412~art3 · fonte del testo