Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1965 al 11 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilascino non veritiere. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 11 aprile 1968
