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Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilascino non veritiere. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 11 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1412~art4 · fonte del testo