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Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro, e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilascino non veritiere. 1 Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, numero 59.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1968, n. 334
1La L. 12 marzo 1968, n. 334 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412".
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
