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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, puo' avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attivita' di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 11 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1412~art5 · fonte del testo