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La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, puo' avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attivita' di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1968, n. 334
1La L. 12 marzo 1968, n. 334 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412".
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
