Art. 26-bis
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Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), anche se rappresentati da certificati di deposito, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
- a)soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;
- b)enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Testo vigente dal 1 luglio 1998 al 19 agosto 1999 · versione 67 su Normattiva