Art. 26-bis
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Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: ((a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni)). 65 (( I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. )) Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 luglio 1999, n.259
65Il D.Lgs. 21 luglio 1999, n.259 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1999.
Testo vigente dal 25 novembre 2001 al 1 gennaio 2004 · versione 87 su Normattiva