Art. 8
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Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. ((Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni e' concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa.)) La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decredo, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.
Testo vigente dal 25 marzo 1993 al 31 luglio 1994 · versione 48 su Normattiva