Art. 8
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((Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.)) La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. ((La nullita' puo' essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente)) La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decredo, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.
Testo vigente dal 31 luglio 1994 al 12 agosto 1997 · versione 54 su Normattiva