Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci. Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente. I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art7 · fonte su Normattiva