Art. 7 — Funzionamento del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci. Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente. I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
