funzionari eletti ed il personale dell'Unione 150 1. (1) Nell'adempiere alle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono ne' sollecitare ne' accettare istruzioni da alcun governo, ne' da alcuna autorita' esterna all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali. 151 (2) Ciascun Membro deve rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari eletti e del personale dell'Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nello svolgimento del loro compito. 152 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti il personale dell'Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in alcuna impresa che si occupi di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non deve essere interpretata nel senso di un'opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di prestazioni precedenti. 153 4. (1) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell'Unione, ogni Membro un cui cittadino e' stato eletto Segretario generale. Vice-Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari. 154 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di garantire all'Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualita' di efficacia, di competenza e d'integrita'. Va debitamente presa in considerazione l'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' ampia possibile.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art27 · fonte su Normattiva