Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.
Testo vigente dal 2 ottobre 1969
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.
Testo vigente dal 2 ottobre 1969
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1969-10-01;649~art2 · fonte del testo