Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Testo vigente dal 16 ottobre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-09-30;405~art3 · fonte su Normattiva