Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;33~art4 · fonte su Normattiva