Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~art5 · fonte su Normattiva