Articolo XXVIII EMENDAMENTI

  • a)Qualsiasi proposta di apportare modifiche al presente Accordo, sia su iniziativa di un paese membro che di un Governatore o del Comitato esecutivo, dovra' essere trasmessa al Presidente del consiglio dei Governatori il quale sottoporra' la proposta stessa all'esame del Consiglio dei Governatori. Se l'emendamento proposto e' approvato dal Consiglio dei Governatori, il Fondo dovra' - con lettera circolare o telegramma - chiedere a tutti i paesi membri se essi accettano la proposta. Quando tre quinti dei membri, aventi l'85 per cento del totale dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, il Fondo notifichera' tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i paesi membri.
  • b)Nonostante quanto stabilito alla lettera a) di cui sopra, dovra' essere richiesta l'accettazione da parte di tutti i paesi membri nel caso di un emendamento che modifichi:
  • 1)il diritto di ritirarsi dal Fondo (articolo XXVI, sezione 1);
  • 2)la disposizione che non puo' essere fatta alcuna variazione nella quota di un paese membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2, lettera d); e
  • 3)la disposizione che nessuna variazione puo' essere fatta nel valore di parita' della moneta di un paese membro se non su proposta del paese membro stesso (Allegato C, paragrafo 6).
  • c)Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i paesi membri tre mesi dopo la comunicazione ufficiale agli stessi, a meno che non sia stato previsto un termine piu' breve nella relativa lettera circolare o telegramma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxviii · fonte su Normattiva