[1]Modifiche

[2]1. Ciascuno Stato membro, Parte della presente convenzione, o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica e' trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

[3]2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

[4]3. Le modifiche approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 3.

[5]4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, i formulari in allegato possono essere modificati con una decisione del Consiglio, su proposta del Comitato esecutivo in conformita' dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), di uno Stato membro, Parte della presente convenzione, o della Commissione.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art26 · fonte su Normattiva