[1]ARTICOLO XII. EMENDAMENTI

[2](a) (i) Il presente Accordo potra' essere emendato soltanto con delibera dell'Assemblea dei Governatori, presa a maggioranza del numero totale dei governatori, che includa due terzi dei governatori dei membri regionali, e che rappresenti almeno tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri; tuttavia, le maggioranze stabilite nell'Articolo II, Sezione 1 (b), potranno essere emendate soltanto su delibere prese con le maggioranze specificate in questa sezione. (ii) Gli articoli pertinenti di questo Accordo potranno essere emendati, secondo quanto disposto nel precedente paragrafo (a) (i), per provvedere alla fusione del capitale interregionale e del capitale ordinario, allorche' la Banca abbia adempiuto i suoi impegni al riguardo di tutti i prestiti da esso contratti per farne affluire i rispettivi ricavi nelle sue risorse ordinarie di capitale, prestiti che siano ancora pendenti al 31 dicembre 1974. (b) Nonostante quanto disposto nel precedente paragrafo (a), sara' richiesta l'unanimita' dell'Assemblea dei Governatori per l'approvazione di qualsiasi emendamento che modifichi: (i) Il diritto di ritirarsi dalla Banca secondo l'Articolo IX, Sezione 1; (ii) Il diritto di acquistare azioni della Banca e di contribuire al Fondo, secondo l'Articolo II, Sezione 3 (b) e l'Articolo IV, Sezione 3 (g), rispettivamente; e (iii) La limitazione di responsabilita', secondo l'Articolo II, Sezione 3 (d), l'Articolo IIA, Sezione 2 (e) e l'Articolo IV, Sezione 5. (c) Ogni proposta di emendamento di questo Accordo, proveniente sia da un paese membro che dal Consiglio Esecutivo, sara' trasmessa al Presidente dell'Assemblea dei Governatori, alla quale egli la sottoporra' per le sue considerazioni. Quando un emendamento sia stato approvato, la Banca ne fara' oggetto di un'apposita comunicazione ufficiale, diretta a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore, rispetto a tutti i paesi membri, tre mesi dopo la data della citata comunicazione ufficiale, salvo che l'Assemblea dei Governatori non avesse stabilito una diversa scadenza.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artxii · fonte su Normattiva