Accettazione ed esecuzione dell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
