[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
[3]ACCORDO DI TRANSITO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI FIRMATO A CHICAGO IL 7 DICEMBRE 1944
[4]Gli Stati che firmeranno ed accetteranno il presente Accordo di transito dei servizi aerei internazionali, essendo membri dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dichiarano quanto segue:
[5]Articolo I.
[6]Sezione 1
[7]Ciascuno Stato Contraente concedera' agli altri Stati Contraenti le seguenti liberta' dell'aria rispetto ai servizi aerei internazionali di linea:
- 1)il privilegio di volare attraverso il proprio territorio senza atterrarvi;
- 2)il privilegio di farvi scalo per scopi non di traffico. I privilegi della presente Sezione non saranno applicabili rispetto ad aeroporti utilizzati per scopi militari con l'esclusione di ogni servizio aereo internazionale regolare. Nelle zone di ostilita' attive o di occupazione militare e in tempo di guerra, lungo le rotte di rifornimento che conducono a tali zone, l'esercizio di tali privilegi sara' soggetto all'approvazione delle competenti autorita' militari.
[8]Sezione 2
[9]L'esercizio dei summenzionati privilegi avverra' in conformita' con le disposizioni dell'Accordo interinale sull'aviazione civile internazionale e, quando entrera' in vigore, con le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, entrambi redatti a Chicago il 7 dicembre 1944.
[10]Sezione 3
[11]Uno Stato Contraente che concede alle compagnie aeree di un altro Stato Contraente il privilegio di fare scalo per scopi non di traffico potra' richiedere a tali compagnie aeree di fornire un ragionevole servizio commerciale nei punti in cui tali scali vengono compiuti. Tale richiesta non dovra' comportare alcuna discriminazione tra compagnie aeree che operano sulla stessa rotta, dovra' tener conto della capacita' dell'aeromobile e dovra' essere fatta in modo tale da non arrecare pregiudizio alle normali operazioni dei servizi aerei internazionali o ai diritti ed agli obblighi di uno Stato Contraente.
[12]Sezione 4
[13]Ciascuno Stato Contraente, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, potra':
- 1)designare la rotta da seguire sul suo territorio da parte di ogni servizio aereo internazionale e gli aeroporti che possono essere utilizzati per tali servizi;
- 2)imporre o permettere che vengano imposti su ogni servizio suddetto oneri giusti e ragionevoli, per l'uso di tali aeroporti e altre installazioni; detti oneri non dovranno essere superiori a quelli che verrebbero pagati per l'uso di tali aeroporti o installazioni da parte dei propri aeromobili nazionali impegnati in analoghi, servizi internazionali; salvo che gli oneri imposti per l'uso di aeroporti ed altre installazioni verranno, su richiesta di uno Stato Contraente interessato, assoggettati a revisione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, creata in ottemperanza alla summenzionata Convenzione, che redigera' un rapporto e fara' raccomandazioni su tale materia per sottoporli all'esame da parte dello Stato o degli Stati interessati.
[14]Sezione 5
[15]Ciascuno Stato Contraente si riservera' il diritto di negare o revocare un certificato o un permesso ad un'impresa di trasporti aerei di un altro Stato in qualsiasi caso in cui detto Stato Contraente non abbia le prove che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti da cittadini di uno Stato Contraente o qualora detta impresa di trasporti aerei non si conformi alle leggi dello Stato sul quale opera o non adempia agli obblighi per essa derivanti dal presente Accordo.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
