[1]Articolo V.
[2]Per gli scopi del presente Accordo, il termine "territorio" sara' definito come nell'Articolo II della succitata Convenzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
[1]Articolo V.
[2]Per gli scopi del presente Accordo, il termine "territorio" sara' definito come nell'Articolo II della succitata Convenzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1983-05-02;306~artv · fonte su Normattiva