Art. iv
[1]Articolo IV.
[2]In attesa dell'entrata in vigore della succitata Convenzione, tutti i riferimenti alla stessa qui contenuti, diversi da quelli contenuti all'Articolo II, Sezione 2, e all'Articolo V, verranno intesi quali riferimenti all'Accordo interinale sull'aviazione civile internazionale redatto a Chicago il 7 dicembre 1944; e i riferimenti all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, all'Assemblea ed al Consiglio verranno intesi rispettivamente, quali riferimenti alla Organizzazione provvisoria intero nazionale dell'aviazione civile, all'Assemblea interinale ed al Consiglio interinale.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
