[1]Articolo IV.

[2]In attesa dell'entrata in vigore della succitata Convenzione, tutti i riferimenti alla stessa qui contenuti, diversi da quelli contenuti all'Articolo II, Sezione 2, e all'Articolo V, verranno intesi quali riferimenti all'Accordo interinale sull'aviazione civile internazionale redatto a Chicago il 7 dicembre 1944; e i riferimenti all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, all'Assemblea ed al Consiglio verranno intesi rispettivamente, quali riferimenti alla Organizzazione provvisoria intero nazionale dell'aviazione civile, all'Assemblea interinale ed al Consiglio interinale.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;306~artiv · fonte su Normattiva