Il Governo italiano e' autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;145~art4 · fonte del testo