[1]Art. II

[2]1. Il Governo dara' al Comitato un contributo finanziario, il cui ammontare sara' determinato nel modo seguente, e, per quanto espresso in dollari USA, sara' pagabile in lire italiane ed in altre valute concordate tra le parti a seconda delle esigenze del Comitato.

  • a)il Governo versera' un contributo al bilancio amministrativo del Comitato, contributo che, per l'anno finanziario 1952, sara' di dollari USA 198.161;
  • b)a titolo di contributo al bilancio operativo, il Governo paghera' l'ammontare di dollari USA 60 a testa per le spese di trasporto marittimo di tutti coloro che emigrino dall'Italia con l'assistenza del Comitato. 2. Il Governo assumera' inoltre a suo carico tutte le spese richieste dalle operazioni precedenti all'imbarco degli emigranti; tali spese saranno considerate come un ulteriore contributo del Governo al bilancio operativo del Comitato. 3. Il Governo terra' informato il Comitato circa le direttive e i sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure riguardo agli accordi per l'emigrazione di persone dall'Italia che il Governo stipuli con i Governi di Paesi di immigrazione. Qualora si intenda richiedere l'assistenza del Comitato per l'esecuzione di tali accordi, il Governo consultera' il Comitato su tutti gli aspetti di rilievo degli accordi stessi prima delle conclusioni dei relativi negoziati. 4. Al fine di svolgere le proprie operazioni in modo efficiente ed economico, e di adempiere ai propri obblighi verso i Governi dei Paesi di immigrazione, il Comitato seguira', con un collegamento diretto e continuo, le operazioni d'imbarco e le attivita' preparatorie dell'imbarco. Il Governo facilitera' tale collegamento e si consultera' con il Comitato su tutti gli aspetti di rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla partenza degli emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato. 5. Il Governo si impegna a facilitare, a condizioni di favore, il transito attraverso l'Italia di emigranti provenienti da altri Paesi, in conformita' di accordi da stipularsi fra il Governo ed il Comitato. 6. I profughi attuali e futuri godranno degli stessi diritti dei cittadini italiani nei piani migratori che vengano negoziati in avvenire.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;244~accordo-artii · fonte del testo