[1]Il presente accordo cessera' di avere vigore:

  • a)alla data in cui cessera' di avere vigore la convenzione istitutiva dell'Organizzazione;
  • b)nel caso in cui la sede dell'Organizzazione fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente accordo che possano ritenersi applicabili per condurre a termine le attivita' dell'Organizzazione nella sua sede in Italia e per disporre di suoi beni ivi esistenti. Qualora il Governo italiano notifichi il proprio recesso dall'Organizzazione come previsto dall'articolo XII della convenzione istitutiva e l'Organizzazione decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sara' negoziato fra il Governo italiano e l'Organizzazione uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunita' e facilitazioni per l'Organizzazione, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo restera' applicabile sino alla entrata in vigore dell'accordo speciale.

[2]IN FEDE DI CHE I sottoscritti hanno firmato, oggi 3 giugno 1977, a Roma il presente accordo redatto in duplice esemplare, in lingua italiana. Per il Centro internazionale di calcolo BERNASCONI Per il Governo della Repubblica italiana Giuseppe MANZARI

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art12 · fonte su Normattiva