[1]ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO - UFFICIO INTERGOVERNATIVO PER L'INFORMATICA.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO

[3]Considerato che la Conferenza per la creazione del Centro internazionale di calcolo (IBI-ICC Intergovernamental Bureau for Informatics) che era stata convocata dall'UNESCO a Parigi ha adottato il 6 dicembre 1951 la convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo (in appresso designato l'"Organizzazione"); Considerato che tale convenzione e' entrata in vigore il 28 novembre 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di accettazione; Considerato che il Governo italiano ha offerto di concedere all'Organizzazione agevolazioni per l'insediamento della sua sede permanente a Roma; Considerato che l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione dell'Organizzazione hanno delegato il direttore generale a stipulare con il Governo un accordo che regoli le questioni inerenti all'insediamento e funzionamento dell'Organizzazione sul territorio italiano; Hanno convenuto quanto segue:

[5]L'"Organizzazione" ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare la capacita' di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio. Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art1 · fonte su Normattiva