Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni
Art. 13 (Accordo)
Tutte le controversie che potessero sorgere in relazione all'esecuzione del presente Accordo, saranno regolate per mezzo di trattative diplomatiche tra i due Governi.
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
