• 1)Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporta mediante negoziati.
  • 2)Se le Parti contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante negoziati, la controversia, a richiesta di una delle Parti contraenti, puo' essere sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna, Parte contraente ed il terzo scelto dai due arbitri summenzionati. Ciascuna Parte contraente deve nominare un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla, data in cui una delle due Parti abbia ricevuto dall'altra una nota diplomatica richiedente l'arbitrato per la controversia, mentre il terzo arbitro sara' nominato entro un successivo periodo di sessanta giorni. Se una delle due Parti contraenti non nomina un arbitro entro il periodo prestabilito oppure se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo stabilito, entrambe le Parti contraenti potranno richiedere al presidente del Consiglio dell'O.A.C.I. di designare uno o piu' arbitri a seconda dei casi.
  • 3)Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art13 · fonte su Normattiva