Art. 12 (Accordo)
Un delegato nominato del Governo d'Italia e un delegato del Governo dell'U.R.S.S., nella persona del Rappresentante commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, s'incontreranno ogni qual volta sara' necessario, ma non meno di una volta ogni tre mesi, per una verifica in comune dell'andamento dell'esecuzione del presente Accordo e per elaborare, in caso di necessita', le rispettive raccomandazioni da presentare ad ambedue i Governi.
Testo vigente dal 5 dicembre 1951
