Art. 13 — Componimento delle controversie
(1) Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno, in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra loro. (2) Qualora non riescano a comporre la controversia mediante il negoziato, le Parti contraenti potranno affidarsi al parere di un organismo o persona; nel caso non ritengano di farlo la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, sara' sottoposta all'esame di un tribunale formato da tre arbitri, due dei quali saranno nominati dalle Parti contraenti e il terzo dai due cosi' designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominera' un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione di una notifica da parte dell'altra Parte contraente e attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di un arbitrato della controversia mediante ricorso a detto tribunale. Il terzo arbitro sara' nominato entro un successivo periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non nomini un arbitro entro il periodo specificato o qualora il terzo arbitro non sia nominato entro il periodo specificato, il presidente del Consiglio della Organizzazione internazionale per l'aviazione civile potra', su richiesta di una delle Parti contraenti, nominare uno o piu' arbitri a seconda dei casi. In tale eventualita' il terzo arbitro dovra' avere la cittadinanza di un Paese terzo e agira' in qualita' di presidente del tribunale arbitrale. (3) Le Parti contraenti dovranno attenersi ad ogni decisione adottata in conformita' del paragrafo (2) del presente articolo.
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
