Per le licenze gia' rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;173~art9 · fonte del testo