L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende e' soggetta all'imposta prevista dalla presente legge. L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta e' dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui e' entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonche' degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione. L'imposta e' dovuta dal proprietario che demolisce ed e' corrisposta nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 7. Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore e' limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita' di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta e' applicata con le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta e' limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita', di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/1966

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1966

    riuniti i due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma…

    Art. 99 cost. · Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 8 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 1 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art8 · fonte su Normattiva