Il limite di somma indicato al comma primo - lettera b) - dell'articolo 92 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e' elevato a lire 1.800.000.

Testo vigente dal 25 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-01-23;32~art4 · fonte su Normattiva