Il limite di somma indicato al comma primo - lettera b) - dell'articolo 92 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e' elevato a lire 1.800.000.
Testo vigente dal 25 febbraio 1967
