I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

Testo vigente dal 25 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-01-23;32~art3 · fonte su Normattiva