I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.
Testo vigente dal 25 febbraio 1967
