Sono istituite: nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171; nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. E' applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 26 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-04;524~art6 · fonte su Normattiva