Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicita' nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.

Testo vigente dal 15 gennaio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1980 al 15 gennaio 1993. 21 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui tolto: agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450-bis, 2519 e aggiunto: all'art. 2671 del codice civiletolto: , decorrono dalla data del deposito tolto: da effettuarsi a norma dell'articolo aggiunto: effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89tolto: , e successive modificazioniaggiunto: . 2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicita' nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-03-13;73~artunico · fonte del testo