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Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450-bis, 2519 e 2671 del codice civile, decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 21 marzo 1980 al 15 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1980-03-13;73~artunico · fonte del testo