L'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4".

Testo vigente dal 14 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-27;536~art2 · fonte del testo